Naturopatia: vuoto legislativo e sentenze… all’acqua fresca

25 Ottobre 2007
Naturopatia: vuoto legislativo e sentenze... all'acqua fresca

Per amore di cronaca, abbiamo voluto andare a fondo di quella controversa sentenza della Corte di Cassazione che poco tempo fa è entrata  nel merito della professione di un naturopata bolognese accusandolo di “esercizio abusivo della professione medica”.

In esclusiva per Eurosalus, ne abbiamo parlato con l’avvocato Giancarlo Rizzieri, esperto in Legislazione europea delle discipline complementari, incaricato di proporre, per conto dell’imputato, un appello in secondo grado presso il Tribunale di Bologna. Alla fine il naturopata è stato assolto, ma casi come questo, non dovrebbero nemmeno esistere.

Avvocato, che cosa è successo esattamente?
«La corte di Cassazione, in palese contraddizione, ha concluso affermando che “il prodotto omeopatico è un medicinale e come tale va prescritto dal medico” ma ciò, tuttavia, entra in conflitto con il fatto che il prodotto omeopatico è di libera vendita. Con una affermazione di questo tipo la Cassazione è entrata nel merito della sentenza, pur non avendone i titoli,  affermando che alcune attività quali quelle della chiropratica, dell’agopuntura, dei massaggi terapeutici, dell’ipnosi curativa e dell’idrologia sono di competenza esclusiva del medico»

Si può parlare di “ignoranza”?
«In realtà c’è un ordine dei medici che viene consultato in questi casi. Forse è un ordine che teme l’estinzione. Eppure nessuno dice che il medico non possa praticare l’agopuntura, la chiropratica, la fisioterapia, l’ipnosi curativa (che pure sarebbe di competenza del solo psicoterapeuta) o la fitoterapia… è proprio una sentenza che fa orrore dal punto di vista logico e giuridico. Anche perché se la Cassazione avesse voluto davvero entrare nel merito, avrebbe almeno dovuto guardare le perizie in atti fatte dal vicepresidente dell’ordine dei medici di Bologna, il quale dichiara che il prodotto omeopatico non è un farmaco perché non è iscritto nella farmacopea e perché non è possibile seguire il percorso del principio attivo. Come il prof. Garattini usa dire del prodotto omeopatico, così alcuni potrebbero dire che questa sentenza, ai fini degli impedimenti alla pratica delle discipline complementari è acqua fresca».

Questa chiusura è tutta italiana?
«Sì, da noi c’è una chiusura notevole. C’è stato il Disegno di Legge Lucchese che ha tentato una certa apertura verso l’esercizio di attività come quella del naturopata e di altri operatori delle discipline del benessere, ma poi tutto si è fermato. Sarebbe utile che si andasse avanti. Non è possibile che lo Stato continui a non legiferare su questi punti fondamentali legati alla libertà dell’individuo».

In altre parole non siamo liberi di curarci come vogliamo?
«A quanto pare no. In questo caso particolare la Cassazione ha detto che non è sufficiente che il paziente chieda e desideri un certo tipo di cure, ma occorre che sia il medico a prescriverle. Una decisione che va persino contro la Costituzione che all’art. 32 dà ai cittadini italiani la libertà di curarsi. E questa libertà potrebbe portare anche allo Stato Italiano un concreto beneficio economico».

Dobbiamo preoccuparci?
«Assolutamente no. Le sentenze di cassazione chiudono un iter processuale, niente di più, e non possono costituire precedenti. In questo caso è evidente che in assoluta buona fede è stato preso un abbaglio».

Alcune parti più tecniche e giuridiche dell’intervista, sono raccolte e pubblicate qui.